Sez. L, Sentenza n. 156 del 08/01/1980 (Rv. 403546 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO NON LA DURATA, BENSI ALTRI ASPETTI DEL RAPPORTO - SOTTRAZIONE DEL RAPPORTO AL REGIME VINCOLISTICO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DEL MERITO.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - TRANSAZIONE AVENTE AD OGGETTO NON LA DURATA, BENSI ALTRI ASPETTI DEL RAPPORTO - SOTTRAZIONE DEL RAPPORTO AL REGIME VINCOLISTICO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RISERVATO AL GIUDICE DEL MERITO.*
Il principio secondo cui e possibile che l'affitto di fondo rustico venga sottratto alla disciplina vincolistica mediante la fissazione di un termine di scadenza il quale gli assegni una durata inferiore a quella minima legale, qualora le parti, nel corso di una lite sull'esistenza, sull'efficacia o sulla risolubilita del rapporto, abbiano stipulato una transazione, fissando quel termine in funzione di reciproche concessioni, non opera quando le parti, abbiano concluso una transazione che, pur ponendo fine ad una lite del genere indicato, abbia ad oggetto non la durata, bensi altri non secondari aspetti dell'affitto. Pertanto, il giudice innanzi al quale si discute della sottoposizione del rapporto alla proroga legale, e tenuto ad accertare quale sia stato lo effettivo oggetto dell'accordo transattivo, secondo la comune intenzione degli stipulanti, muovendo dalla delimitazione della lite originaria, per confrontarla con il contenuto della transazione. (V 646/78, mass n 389978; (V 5120/77, mass n 388736; (V 4287/77, mass n 387903; (V 2111/76, mass n 380924; (V 1637/75, mass n 375243).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 6, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)