Sez. 1 - , Ordinanza n. 4227 del 17/02/2021 (Rv. 660498 - 02)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Corte di cassazione - Giudice anche di merito - Potere diretto di valutazione degli atti - Sussistenza - Fattispecie.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI
Nei ricorsi in materia elettorale la Corte di cassazione è giudice non solo di legittimità ma anche di merito, sicché la Corte può procedere all'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla valutazione che ne ha fatto il giudice di appello, disponendo di poteri di diretta cognizione dei fatti di causa nell'ambito delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha condiviso il giudizio della corte d'appello circa la inidoneità dei documenti prodotti dall'interessato, al fine di dimostrare la tempestività delle sue dimissioni dalla carica di presidente di un istituto, rispetto al termine utile per far cessare una situazione di ineleggibilità prevista dalla legislazione regionale).
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 4, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)