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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 15/03/1991 (Rv. 471285 - 01)

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Contenuto | Indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso - Modalità - Rispetto delle norme processuali - Necessità.
Stato
decisa il 1991-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471285-01

Prova civile - Falso civile - Querela di falso - Contenuto

Ai sensi dell'art. 221 cod. proc. civ., l'indicazione degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso deve avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò, ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ., delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, mentre l'esercizio del potere discrezionale del giudice di consentire che detta indicazione avvenga, per quanto riguarda le persone, successivamente non può essere invocato per supplire ad una lacunosa iniziativa della parte che non abbia formulato alcuna richiesta di autorizzazione a siffatto differimento dell'adempimento cui era tenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)