diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 07/03/1997 (Rv. 502864 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLA LISTA | Potere del giudice di assegnazione del termine - Carattere discrezionale - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1997-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502864-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - TERMINE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLA LISTA

La facoltà del giudice istruttore di assegnare, a norma dell'art. 244 terzo comma cod. proc. civ. (ora abrogato dalla legge 26 novembre 1990 n. 353) un termine per la formulazione della prova testimoniale ha natura meramente discrezionale sicché il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)