Sez. 2, Sentenza n. 2317 del 07/10/1967 (Rv. 329541 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - ACCORDO 18 OTTOBRE 1950 (RECEPITO NEL DPR N 1011 DEL 1960) - COLLEGIO ARBITRALE PER IL SINDACATO DEI MOTIVI DI LICENZIAMENTO - POTERI - IMPOSSIBILITA DI ADIZIONE DEL COLLEGIO IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DANNI - MISURA PARI ALLA PENALE APPLICABILE AL COLLEGIO ARBITRALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - ACCORDI INTERCONFEDERALI SUI LICENZIAMENTI - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - ACCORDO 18 OTTOBRE 1950 (RECEPITO NEL DPR N 1011 DEL 1960) - COLLEGIO ARBITRALE PER IL SINDACATO DEI MOTIVI DI LICENZIAMENTO - POTERI - IMPOSSIBILITA DI ADIZIONE DEL COLLEGIO IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO - AZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - RISARCIMENTO DANNI - MISURA PARI ALLA PENALE APPLICABILE AL COLLEGIO ARBITRALE.*
In tema di licenziamenti individuali nell'industria, relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato secondo l'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, recepito nel d. presidenziale delegato del 14 luglio 1960, n.1011, sono attribuiti ad un collegio arbitrale il compito di sindacare, secondo equita, i motivi addotti dal datore di lavoro il potere di rivolgere a questo l'invito a ripristinare il rapporto di lavoro, in caso di ritenuta infondatezza o ingiustizia dei motivi il potere di determinare, in caso di rifiuto al ripristino del rapporto, una penale da corrispondere al lavoratore in aggiunta alle indennita di licenziamento. Se, per il comportamento del datore di lavoro, il lavoratore non ha avuto la possibilita di adire il collegio arbitrale, puo essere adito il giudice ordinario per la lesione della legittima aspettativa alla relativa stabilita del rapporto, nei limiti delle norme vigenti. Il giudice, che riconosca illecito il licenziamento, non puo applicare la penale, ma puo condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni in somma pari a quella che sarebbe stata la penale da applicarsi dal collegio arbitrale.*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)