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Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 16/12/1967 (Rv. 330661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RICORRENTE.*
Stato
decisa il 1967-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RICORRENTE.*

L'Obbligo dell'indicazione della parte ricorrente deve ritenersi assolto quando il ricorso per Cassazione contenga, nell'intestazione, il nome e cognome del ricorrente, non importando l'inammissibilita della impugnazione l'omessa indicazione del domicilio o della residenza del medesimo. (Conf. 806-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)