Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 16/12/1967 (Rv. 330661 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RICORRENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLE PARTI - DEL RICORRENTE.*
L'Obbligo dell'indicazione della parte ricorrente deve ritenersi assolto quando il ricorso per Cassazione contenga, nell'intestazione, il nome e cognome del ricorrente, non importando l'inammissibilita della impugnazione l'omessa indicazione del domicilio o della residenza del medesimo. (Conf. 806-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)