Sez. 6, Sentenza n. 8596 del 21/12/2000 Ud. (dep. 01/03/2001) Rv. 219087 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Indicazione di motivi generici nell'atto di impugnazione - Successiva presentazione di motivi nuovi ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione di impugnazione e della presentazione dei motivi con la conseguenza che l'impugnazione deve considerarsi unitaria e che l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 lett.c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)