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Sez. 2, Sentenza n. 34216 del 29/04/2014 Ud. (dep. 04/08/2014) Rv. 260851 - 01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Indicazione di motivi generici nell'atto di impugnazione - Successiva presentazione di motivi nuovi ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260851-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)