Sez. 1, Sentenza n. 4107 del 20/06/1986 (Rv. 446901 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ACQUISTI DELLA PROPRIETÀ - ART. 10 LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - ACQUISTI DELLA PROPRIETÀ - ART. 10 LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, la disposizione dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976 n. 386 - per cui lo assegnatario diventa proprietario delle terre assegnate con il pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione - non ha portata retroattiva. Pertanto i discendenti dell'assegnatario deceduto, senza aver provveduto al riscatto, in data antecedente a quella di entrata in vigore della detta legge, non hanno altro diritto che quello del subentro nella concessione, ove ne abbiano i prescritti requisiti ex art. 16, 19 legge 12 maggio 1950 n. 230 e 1 legge 21 ottobre 1950 n. 841, ancorché il numero delle rate già corrisposte dal de cuius sia superiore a quindici.*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 19, Legge 21/10/1950 num. 841 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)