Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 01/07/1996 (Rv. 498346 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | In Genere.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, la disposizione dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n.386 - secondo la quale, avvenuto il pagamento della quindicesima rata del prezzo di assegnazione di un fondo di riforma fondiaria, cessa il riservato dominio dell'ente assegnante - non ha effetto retroattivo, sicché i discendenti dell'assegnatario, deceduto in data antecedente a quella di entrata in vigore della detta legge senza avere provveduto al riscatto, non hanno altro diritto che quello di subentrare nella concessione, se in possesso dei requisiti prescritti, ancorché il numero delle rate già corrisposte dal "de cujus" sia superiore a quindici. Ne discende che, essendo esclusa, per specifica scelta legislativa, un'ipotesi di successione in favore del soggetto designato dall'assegnatario a subentrargli, non è configurabile alcun contrasto fra l'art. 7, comma quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (che attribuisce ai familiari non subentranti un credito nei confronti del subentrante nel limite delle annualità versate dal dante causa, incrementate dal valore dei miglioramenti da questi apportati al fondo) e le norme del diritto successorio in tema di quota di legittima a favore degli eredi, idoneo a dar luogo a dubbi di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge Cost. 30/04/1976 num. 386 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)