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Sez. 2, Sentenza n. 16773 del 20/03/2015 Cc. (dep. 22/04/2015) Rv. 263767 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE | Individuazione diretta di persona nei locali della P.G. - Natura di ricognizione - Esclusione - Utilizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263767-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONE - PERSONE

L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le risultanze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)