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Sez. 6, Sentenza n. 12501 del 27/01/2015 Ud. (dep. 24/03/2015) Rv. 262908 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Riconoscimenti fotografici effettuati nel corso delle indagini preliminari - Riconoscimenti informali dell'imputato operati in dibattimento - Natura - Accertamento di fatto - Utilizzabilità nel giudizio - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262908-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)