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Sez. L, Sentenza n. 22071 del 26/09/2013 (Rv. 627708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Pilota di elicottero - Svolgimento di attività connesse alle lavorazioni effettuate con il velivolo - Soggezione all'assicurazione I.N.A.I.L. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L contro gli infortuni sul lavoro si applica anche ai piloti di elicottero ove la loro attività non sia limitata alla conduzione del mezzo ma comporti il governo dell'aeromobile in relazione alle necessità emergenti dalla lavorazione in cui sia impiegato, generando rischi non correlati alla mera conduzione del velivolo. (Nella specie, il pilota - salvo il caso di elisoccorso - viaggiava usualmente da solo e, oltre a pilotare, poneva in essere una pluralità di adempimenti connessi ai diversi compiti svolti - quali la diffusione di sostanze antiparassitare o il servizio antincendio - provvedendo ad azionare gli impianti o a posizionare la benna quando necessario e restando coinvolto anche in numerose attività a terra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 935, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)