Sez. L, Sentenza n. 18256 del 05/08/2010 (Rv. 615054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Addetti alla manutenzione e controllo di elicotteri - Attività complementari o sussidiarie di quelle di volo - Soggezione all'assicurazione INAIL - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L contro gli infortuni sul lavoro si applica anche all'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo (piazzole) ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri, trattandosi di addetti a "lavori complementari e sussidiari" cui è applicabile la predetta copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non trovando applicazione, invece il regime derogatorio, previsto nell'art. 935 del cod. nav., che esclude l'assicurazione obbligatoria per il "personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo "dall'inizio delle manovre dell'involo al termine di quelle per l'approdo".
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 935 CORTE COST., Cod. Navig. art. 965, Cod. Navig. art. 974, Cod. Navig. art. 1019, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)