Sez. 1, Sentenza n. 7148 del 03/12/1986 (Rv. 449227 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI - INTERESSI - MISURA - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE LEGALE DEL 5% EX ART. 1284 COD. CIV..*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ORDINE DELLE IPOTECHE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI - INTERESSI - MISURA - RIFERIMENTO ALL'INTERESSE LEGALE DEL 5% EX ART. 1284 COD. CIV..*
Gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., richiamati dell'art. 54 legge fall., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale del 5% previsto dall'art. 1284 cod. civ.. è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal ministro del tesoro di concerto col ministro competente per la materia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 397
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)