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Sez. 1, Sentenza n. 11033 del 08/11/1997 (Rv. 509672 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI | Iscrizione al passivo di un credito per capitali - Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di credito fondiario.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509672-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO TRA CREDITORI PRIVILEGIATI, IPOTECARI E PIGNORATIZI

In virtù dell'equiparazione tra dichiarazione di fallimento e pignoramento, l'iscrizione di un credito per capitali al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento (fallimento), ma soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario, che non riguardano la misura degli interessi, la scadenza degli stessi, né l'estensione del diritto di prelazione ai cosiddetti fattori accessori (quali gli interessi dimora, i diritti di commissione, le provvigioni speciali e simili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)