Sez. 1 - , Sentenza n. 20182 del 18/08/2017 (Rv. 645213 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile - Decadenza per insolvenza del beneficiario - Decorrenza retroattiva - Conseguenza - Natura concorsuale del credito restitutorio.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Il provvedimento di decadenza dalle agevolazioni ricevute ai sensi del d.l. n. 786 del 1985 conv. con modif. in l. n. 44 del 1986, sull’imprenditoria giovanile, opera retroattivamente dal momento della dichiarazione di fallimento, che, implicando l’accertamento dell’insolvenza e quindi del venir meno dei requisiti per beneficiare del contributo, comporta l’automatica insorgenza del credito restitutorio, al quale non può, quindi, negarsi natura concorsuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1985 num. 786, Legge 28/02/1986 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)