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Sez. 3, Sentenza n. 684 del 02/03/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 202063 - 01

Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile | Distinzione tra fucile e carabina - Insussistenza nella legislazione sulle armi - Fattispecie: limitazione a due proiettili riferita ad arma a canna liscia.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202063-01

Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile

La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia, il comma secondo dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine. (Nella specie-relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame che aveva revocato il sequestro sul rilievo che la norma che limitava a due proiettili l'armamento del fucile da caccia si riferiva ad arma a canna liscia, mentre la carabina sequestrata era arma a canna rigata - il P.M. lamentava violazione di legge, sostenendo che la carabina non può paragonarsi al fucile, rispetto al quale è possibile la differenza tra canna liscia e rigata. La S.C. ha osservato che, ai fini del reato di cui all'art. 13 legge n. 157 del 1992 (caccia), la differenza va effettuata esclusivamente tra fucile a canna liscia ed a canna rigata).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)