Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 02/06/1999 Cc. (dep. 26/08/1999) Rv. 214629 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - FUCILE | Distinzione tra fucile e carabina - Disposizione di cui all'art. 13 legge 152 del 1992 - Applicabilità - Uso della carabina rispondente ai requisiti di cui all'art. 13 - Ammissibilità.
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - FUCILE
Premesso che ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110 i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate armi comuni da sparo soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata, l'uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l'arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 per i fucili. Infatti secondo tale disposizione l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, mentre tutte le altre armi sono vietate ex comma 5 dello stesso articolo. In particolare il caricatore deve contenere non più di due cartucce, essendo incluse tra i mezzi vietati le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)