Sez. 2, Sentenza n. 3997 del 03/04/2000 (Rv. 535263 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE | Per crediti futuri - Inammissibilità - Per crediti eventuali derivanti da rapporto già esistente - Ammissibilità - Condizioni - Indicazione degli estremi del rapporto nel titolo - Necessità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE
Il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare "il rapporto già esistente" dal quale il credito può nascere.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)