Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 27/08/2014 (Rv. 632036 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE | Per crediti futuri - Inammissibilità - Per crediti eventuali derivanti da rapporto già esistente - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONCESSIONE
Deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti meramente futuri che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, mentre deve ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali, che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, a condizione che il titolo ne individui gli estremi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l'ipoteca validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, nascenti dallo stesso contratto, così come l'obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)