Sez. L, Sentenza n. 1844 del 16/03/1984 (Rv. 433913 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - SUCCESSIVA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI DETTO DIRITTO - ATTRIBUZIONE DI UNA DECORRENZA ANTERIORE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - SUCCESSIVA SENTENZA DI ACCERTAMENTO DI DETTO DIRITTO - ATTRIBUZIONE DI UNA DECORRENZA ANTERIORE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di riconoscimento del diritto alla pensione di Invalidità, la sentenza passata in giudicato che abbia negato il diritto alla pensione di Invalidità per l'accertata inesistenza dello stato invalidante in tutte le sue componenti, preclude il nuovo esame dei fatti costitutivi del diritto già esaminati e di quelli che, seppure non esaminati specificamente, costituiscono antecedente necessario della pronuncia in quanto inscindibilmente inerenti alla Determinazione del grado di Invalidità, e quindi anche dei fatti invalidanti (aggravamenti e nuove infermità), concorrenti in tale Determinazione, che l'assicurato, avendone la facoltà a norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., ha omesso di dedurre in giudizio. Ne consegue che la successiva sentenza che riconosca il diritto alla pensione non può attribuire alla stessa una decorrenza anteriore alla pronuncia della prima sentenza, senza violare i principi relativi all'autorità della cosa giudicata, mentre può fissare una decorrenza posteriore a tale pronuncia, in considerazione dei fatti nuovi successivi non ancora esaminati, né esplicitamente né implicitamente. (Conf 2587/83, mass n 427455).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)