Sez. 1, Sentenza n. 24260 del 30/12/2004 (Rv. 578826 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Autoliquidazione degli arbitri - Natura di proposta contrattuale - Accettazione delle parti del giudizio arbitrale - Necessità - Accettazione sopraggiunta nel corso del giudizio introdotto dagli arbitri - Rilevanza - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'art. 814 cod. proc. civ. configura in primo luogo un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per essere vincolante per le parti del giudizio, deve da queste essere accettata. Tale proposta non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo; pertanto l'accettazione delle parti del giudizio arbitrale può intervenire anche nel corso del procedimento giurisdizionale introdotto dagli arbitri e sino alla conclusione di esso con la pubblicazione dell'ordinanza finale del giudice, il quale, ove la detta accettazione effettivamente sopraggiunga nelle more del giudizio, è tenuto a dichiarare cessata la materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)