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Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 23/09/1989 Ud. (dep. 26/09/1989) Rv. 182151 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - GIUDICE ORDINARIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ E DISAPPLICAZIONE DI ATTO CONCESSORIO OD AUTORIZZATORIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PROFILO DI ILLEGITTIMITÀ - CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONDANNA DI ASSESSORE ALL'EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1989-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182151-01

EDILIZIA - IN GENERE - GIUDICE ORDINARIO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ E DISAPPLICAZIONE DI ATTO CONCESSORIO OD AUTORIZZATORIO - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - PROFILO DI ILLEGITTIMITÀ - CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 17 LETT. A) LEGGE N. 10 DEL 1977 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONDANNA DI ASSESSORE ALL'EDILIZIA.*

In materia edilizia, non solo il giudice ordinario non può ritenere illegittimo, e quindi disapplicare, un atto concessorio od autorizzatorio che costituisce diritti o rimuove ostacoli al loro Esercizio, ma un profilo di illegittimità nemmeno può avere la residua valenza di integrare la diversa fattispecie legale di cui alla lett. A) dell'art. 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10, che è riferibile a fatti costruttivi e non a vizi dell'atto autorizzatorio. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna di assessore delegato all'edilizia privata, imputato del reato di cui all'art. 17 lett. A) legge n. 10 del 1977, per concorso al rilascio di licenza edilizia illegittima per eccesso di cubatura rispetto al consentito). (Conf mass n 175115; (Conf mass n 176304).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)