Sez. U, Sentenza n. 3 del 31/01/1987 Cc. (dep. 17/02/1987) Rv. 175115 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN ASSENZA DI CONCESSIONE - CONCESSIONE ILLEGITTIMA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EMESSA DA ORGANO ASSOLUTAMENTE PRIVO DEL POTERE DI PROVVEDERE O FRUTTO DI ATTIVITÀ CRIMINOSA DEL SOGGETTO PUBBLICO CHE LO RILASCIA O DI QUELLO PRIVATO CHE LO CONSEGUE - REATO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - IN ASSENZA DI CONCESSIONE - CONCESSIONE ILLEGITTIMA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EMESSA DA ORGANO ASSOLUTAMENTE PRIVO DEL POTERE DI PROVVEDERE O FRUTTO DI ATTIVITÀ CRIMINOSA DEL SOGGETTO PUBBLICO CHE LO RILASCIA O DI QUELLO PRIVATO CHE LO CONSEGUE - REATO - SUSSISTENZA.*
Il reato di costruzione in assenza della concessione di cui all'art. 17 lett. B della legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è configurabile nel caso che la concessione rilasciata prima dello inizio dei lavori sia illegittima. Si verte invece in ipotesi di assenza dell'atto non solo quando l'atto in questione sia stato emesso da organo assolutamente privo del potere di provvedere, ma anche qualora il provvedimento sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto privato che lo consegue e, quindi non sia riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, oltre la quale non è dato operare ai pubblici poteri. (V mass 176304 tratta dalla medesima sentenza).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)