Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 22/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261826 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Sentenza Corte EDU nel caso Dan c. Moldavia - Obbligatoria rinnovazione dell'istruzione - Diversa valutazione delle dichiarazioni difensive dei coimputati - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le dichiarazioni dei coimputati, che non hanno valore probatorio, ma funzione meramente difensiva, come tale liberamente valutabile dal giudice alla luce delle risultanze dibattimentali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)