Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 08/03/1985 Ud. (dep. 22/04/1985) Rv. 168817 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - INSUFFICIENTE O CARENTE MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - INSUFFICIENTE O CARENTE MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA - RAGIONE.*
L'insufficienza o carenza di motivazione in ordine alla reiezione di una eccezione di legittimità costituzionale di una norma non può, di per sè, costituire motivo di impugnazione, in quanto la questione medesima può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; nel qual caso il giudice dell'impugnazione deve esaminarla ex novo, prescindendo dalla fondatezza o meno delle argomentazioni svolte al riguardo dal giudice che emise la sentenza impugnata. (Conf mass n 131116).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)