Sez. 2, Sentenza n. 10346 del 30/05/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131116 - 01
CORTE COSTITUZIONALE -SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA NEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE -SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - DICHIARATA IN SENTENZA - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA NEL DISPOSITIVO - ESCLUSIONE.*
Nella ipotesi in cui l'eccezione di illegittimita costituzionale di una norma sia stato dichiarato manifestamente irrilevante e infondata, non e necessario che il provvedimento del giudice venga pronunciato con autonoma ordinanza, ne che il rigetto, contenuto nella motivazione, sia espressamente sanzionato nel dispositivo della sentenza, cio perche in tal modo non sono pregiudicati i diritti del prevenuto, che non ha il potere di autonoma impugnazione del provvedimento di rigetto, potendo solo riproporre l'eccezione di incostituzionalita all'inizio di ogni grado di giudizio.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)