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Sez. 5, Sentenza n. 720 del 03/03/1981 Cc. (dep. 20/03/1981) Rv. 148147 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME CONTRO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148147-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - ORDINANZA DI INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME CONTRO LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELLO IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - OBBLIGATORIETA.*

L'impugnazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile il gravame contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, proposto dalla parte civile per i soli interessi civili, e soggetta alla osservanza della norma di cui all'art 202 cod proc pen e, quindi, all'Onere, stabilito a pena di decadenza, di far notificare alle altre parti la dichiarazione di impugnazione entro tre giorni dalla proposizione di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)