Sez. 1, Sentenza n. 3856 del 30/05/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207982 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Ricettazione di carte di credito e documenti assimilati previsti dalla legge n. 197 del 1991 - Connessione con la ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. - È competente per tutte il pretore.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Allorché le imputazioni di ricettazione contestate riguardino, in parte, carte di credito e documenti assimilati, ai sensi della legge n. 197 del 1991. e in parte altri beni, a norma dell'art. 648 cod. pen., la competenza per materia appartiene, per tutti gli episodi di ricettazione, al pretore, in forza della "vis attractiva" esercitata dal reato più grave, a nulla rilevando che i reati di ricettazione puniti meno gravemente siano attribuiti alla competenza del Tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)