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Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 09/04/1999 Cc. (dep. 21/04/1999) Rv. 213152 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Reati previsti dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 - Rapporto di specialità.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213152-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

La previsione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197 - che punisce l'acquisizione di carte di credito e di pagamento di provenienza illecita - è speciale rispetto alla ricettazione, sia perché è dettata nell'ambito della disciplina organica volta alla tutela della sicurezza dell'affidamento e dell'uso degli strumenti alternativi di pagamento e di addebito, la cui specialità costituisce ostacolo all'applicabilità in questo campo delle fattispecie delittuose tradizionali, sia perché la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale - quale deve considerarsi l'art. 648 cod. pen. - sono presenti in quella di carattere speciale, la quale contiene in sè l'ulteriore elemento specifico rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della particolare tutela penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 12, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)