Sez. 3, Sentenza n. 856 del 12/02/1982 (Rv. 418696 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - SOLIDARIETÀ - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL CONDUCENTE NONCHÉ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL DATORE DI LAVORO DEL CONDUCENTE - RAPPORTO TRA I TRE RESPONSABILI IN TEMA DI SOLIDARIETÀ E DI REGRESSO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - SOLIDARIETÀ - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DEL CONDUCENTE NONCHÉ DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DEL DATORE DI LAVORO DEL CONDUCENTE - RAPPORTO TRA I TRE RESPONSABILI IN TEMA DI SOLIDARIETÀ E DI REGRESSO.*
Il principio, in forza del quale, nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'Onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, comporta, con riguardo all'obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonché del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, degli artt. 2054 terzo comma e 2049 cod. civ., mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente - dipendente il cennato Onere (ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) - e di conseguenza sono privi di regresso l'uno contro l'altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, Azione di rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. (V 5303/77, mass n 388964).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)