Sez. 3, Sentenza n. 5303 del 07/12/1977 (Rv. 388964 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - ART 1298 COD CIV - INAPPLICABILITA - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI PROVOCATI DAL CONDUCENTE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO - RAPPORTO INTERNO TRA PROPRIETARIO E CONDUCENTE - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRA L'UNO E L'ALTRO - INAMMISSIBILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - RAPPORTI INTERNI - OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO - ART 1298 COD CIV - INAPPLICABILITA - CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNI PROVOCATI DAL CONDUCENTE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO - RAPPORTO INTERNO TRA PROPRIETARIO E CONDUCENTE - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRA L'UNO E L'ALTRO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 1298 cod civ - pur dettando una regola generale in tema di rapporti interni tra debitori o creditori solidali - e inapplicabile alle obbligazioni nascenti da fatto illecito, nelle quali l'Onere che ciascun coobbligato e tenuto a sopportare nei confronti degli altri coobbligati e commisurato e proporzionato alla relativa colpa ed all'entita delle conseguenze che ne sono derivate. Pertanto, nei casi di responsabilita dei proprietari di autoveicoli per i danni provocati da chi era alla guida degli autoveicoli medesimi, l'applicazione del principio della ripartizione dell'Onere tra i coobbligati, in proporzione della loro colpa, determina l'esclusione di ogni possibilita di attribuire al proprietario dell'autoveicolo una qualsiasi parte dell'Onere nei rapporti interni con il responsabile diretto del fatto illecito, poiche solo all'Azione colposa di quest'ultimo si ricollega la responsabilita, tanto che questa non puo essere affermata se si esclude la colpa dell'autore diretto dell'illecito. (Conf 246/67, mass n 326028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)