Sez. 3, Sentenza n. 8142 del 07/05/1985 Ud. (dep. 25/09/1985) Rv. 170451 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - PARTECIPAZIONE A GIUOCHI D'AZZARDO - FLAGRANZA - PARTECIPAZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE: CHEMIN DE FER.*
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - PARTECIPAZIONE A GIUOCHI D'AZZARDO - FLAGRANZA - PARTECIPAZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE: CHEMIN DE FER.*
Ai fini della sussistenza del reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, di cui all'art. 720 cod. pen., non è necessario, per ritenersi realizzato l'estremo della flagranza, che il giuocatore sia sorpreso al tavolo da giuoco con le carte in mano, essendo sufficiente che egli sia sorpreso nel locale da giuoco in presenza di strumenti e tracce evidenti del giuoco in atto. (nella specie è stata ritenuta la partecipazione al giuoco "chemin de fer", affermata l'irrilevanza dello stare in piedi o seduti ai tavoli da giuoco, dato appunto il tipo di giuoco d'azzardo per il quale ognuno può fare la propria puntata come e quando vuole). (Conf mass n 111869; (Conf mass n 168812).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 720 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)