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Sez. 3, Ordinanza n. 14852 del 22/11/2001 (Rv. 550529 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Obbligazione contrattuale - Eccezione di incompetenza del giudice adito per pattuizione di foro esclusivo - Onere, a pena di inammissibilità dell'eccezione, di contestare altresì la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativi - Esclusione - Fondamento - Infondatezza dell'eccepito foro esclusivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550529-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

In materia di obbligazioni contrattuali la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, non ha l'onere, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, di contestare altresì la competenza sotto il profilo di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, perché la pattuizione è diretta proprio ad escludere il concorso di essi, né rileva che, nel merito, l'eccezione risulti infondata per mancanza di univocità delle espressioni usate al fine della predetta esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)