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Sez. 3, Ordinanza n. 9316 del 09/04/2008 (Rv. 606749 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale di carattere esclusivo - Deduzione, in via subordinata, dell'incompetenza territoriale sotto gli altri profili relativi all'oggetto prospettato con la domanda - Ammissibilità - Conseguenze - Adesione della controparte ai profili dell'incompetenza eccepita in linea subordinata - Efficacia - Condizione.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606749-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

Pur essendo possibile eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare l'operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall'oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perché la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorché in via subordinata ed eventuale, all'indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell'attore ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)