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Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Accertamento d’ufficio della riconoscibilità del vizio - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655343-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI

Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)