Sez. 1, Ordinanza n. 23721 del 24/09/2019 (Rv. 655343 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI | Accertamento d’ufficio della riconoscibilità del vizio - Legittimità - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI
Il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)