Sez. 3, Sentenza n. 120 del 11/01/1967 (Rv. 325801 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA RICONOSCIBILITA - LEGITTIMITA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA RICONOSCIBILITA - LEGITTIMITA.*
Il giudice davanti al quale e stata proposta l'Azione redibitoria, ha il potere dovere di accertare, non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, ai sensi dell'art. 1491 cod.civ., senza con cio invadere il campo riservato all'iniziativa delle parti private, trattandosi di un requisito essenziale per l'accoglimento dell'Azione e non di una eccezione che possa essere proposta soltanto dalla parte interessata. (Cfr.2383-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)