Sez. 1, Sentenza n. 15429 del 16/03/2004 Cc. (dep. 31/03/2004) Rv. 227760 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Obbligo di corredare la domanda con la dichiarazione o l'elezione di domicilio - Semplice indicazione, nella domanda, della residenza anagrafica - Insufficienza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE
Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell'interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)