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Sez. 1, Sentenza n. 23907 del 16/03/2004 Cc. (dep. 25/05/2004) Rv. 229251 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Obbligo di corredare la domanda con la dichiarazione o elezione di domicilio - Dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel processo di cognizione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229251-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

In tema di misure alternative alla detenzione, è irrilevante, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione, ontologicamente distinto dal procedimento di sorveglianza. La ratio della norma va, infatti, individuata nella necessità di assicurare ab origine il rapporto tra condannato e organi giurisdizionali del procedimento di sorveglianza, che, per la sua peculiare natura e funzione, impone specifiche esigenze di interconnessione ai fini della costante verifica dell'andamento e dell'esito delle misure alternative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)