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Sez. 3, Sentenza n. 3063 del 29/10/1971 (Rv. 354379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLE MODALITA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - RIFERIMENTO ALLE MODALITA DEL RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Per la qualificazione di un rapporto di lavoro, come autonomo o subordinato, non ci si puo fermare all'esame delle clausole contrattuali, occorrendo aver riguardo, altresi, alle modalita di esecuzione del rapporto medesimo. E il relativo giudizio del giudice di merito e censurabile davanti alla Corte suprema solo per la individuazione dei criteri astratti, generali e teorici, da applicare al caso concreto e non anche per la valutazione delle circostanze concrete e dei fatti che possono aver indotto il giudice a configurare la sussistenza di un tipo di rapporto, anziche di un altro. (V 361'69, mass n 338379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)