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Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 06/07/1972 (Rv. 359569 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO SVOLTO DA PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI.*
Stato
decisa il 1972-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359569-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO SVOLTO DA PROPAGANDISTA DI PRODOTTI MEDICINALI.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris usato dalle parti non puo essere di ostacolo ad una diversa definizione quando il giudice rilevi che lo stesso non corrisponde al contenuto effettivo del rapporto in contestazione. E censurabile, in Sede di legittimita, soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione se motivato correttamente, la valutazione delle circostanze concrete che possono far rientrare il rapporto in esame nell'uno, o nell'altro schema contrattuale. Il criterio distintivo fra lavoro autonomo e lavoro subordinato va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzata da parte del prestatore di lavoro, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e rappresentato dall'energia lavorativa che il prestatore d'opera pone, dietro corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo. Per aversi subordinazione non e necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti ne che risulti continua, stringente ed appariscente la vigilanza sull'attivita svolta dal lavoratore, ma l'assoggettamento puo realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale. Non sono pertanto dirimenti gli eventuali margini, piu o meno ampi, di autonomia di iniziativa e di discrezionalita dei quali il dipendente goda, mentre e determinante la continua 'dedizione funzionalè della di lui energia lavorativa (e solo di questa, fisica che sia od intellettuale) al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore e caratterizzante l'impresa; il che postula l'esistenza ed il riconoscimento di un potere disciplinare e gerarchico. (nella specie, ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, e stato ritenuto rapporto di lavoro subordinato quello avente ad oggetto l'attivita consistente nella propaganda di specialita medicinali mediante la visita periodica di medici, cliniche, farmacie e grossisti, da svolgersi sistematicamente secondo le istruzioni di massima della casa farmaceutica datrice di lavoro, con l'Obbligo della visita di un numero determinato di enti e di liberi professionisti entro un certo arco di tempo con la riserva per la casa farmaceutica della Determinazione della quantita e qualita dei medicinali di propaganda da distribuire, e con la previsione di una retribuzione mensile costante e predeterminata). (V 3568'71, mass n 355259; 3063'71, mass n 354379).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)