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Sez. 3, Sentenza n. 7817 del 15/07/1991 (Rv. 473130 - 01)

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore | Svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il versamento dell'indennizzo all'assicurato da parte dell'assicuratore - Riconoscimento a favore dell'assicuratore.
Stato
decisa il 1991-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473130-01

Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore

Nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 cod. civ. deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)