Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015 (Rv. 634691 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Recupero delle somme versate dall'Inail a soggetto infortunato - Natura del credito - Credito di valore - Conseguenze - Fondamnento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Il credito dell'Inail per il rimborso delle prestazioni erogate in favore dell'infortunato, fatto valere - in via di surrogazione - nei confronti del terzo responsabile del fatto illecito, ha natura di credito di valore e non di valuta, di talché esso include la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il pagamento effettuato dall'ente previdenziale, in conformità con la natura di successione a titolo particolare nel diritto controverso propria del fenomeno surrogatorio, e senza alcuna incidenza dell'avvenuta pagamento dell'indennizzo, che opera sul piano del rapporto assicurativo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)