diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1463 del 15/05/1972 (Rv. 358107 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - POLLICOLTURA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358107-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - POLLICOLTURA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*

La questione se l'avicoltura rientri nell'attivita di allevamento del bestiame(che deve considerarsi agricola quando sia in diretto rapporto con la coltivazione del fondo)deve essere risolta con un'interpretazione dell'art 2135 cod civ, la quale prenda in considerazione la tendenza del legislatore a tener conto dell'importanza e dell'estensione assunta dagli allevamenti avicoli. Detta tendenza si e manifestata con la legge 13 giugno 1964, n 486-la quale, ai fini particolari in essa considerati, ha abbandonato il termine bestiame per accomunare in una medesima disciplina lo allevamento di animali e di uccelli nonche con le successive leggi 13 maggio 1966, n 356, e 3 maggio 1971, n 419 - quest'ultima emanata per l'applicazione dei regolamenti comunitari 1619'68 e 95'69 e che, senza dar luogo ad interpretazione autentica, qualifica imprenditori agricoli i titolari di imprese avicole che dedicano in modo prevalente la loro attivita o quella dei propri familiari allo allevamento delle specie avicole. Deve, pertanto, ritenersi che la pollicultura rientra nelle attivita agricole sia quando abbia valore secondario ed accessorio nella generale economia dell'azienda agricola, sia quando abbia economicamente un valore preminente rispetto alla terra; deve, invece, considerarsi attivita commerciale o industriale quando, per essere le attrezzature collocate, sia pure in parte, fuori del fondo o per essere di dimensioni sproporzionate ed eccessive rispetto al fondo, si venga a spezzare il collegamento funzionale con la coltivazione e lo sfruttamento della terra. (nella specie, era in discussione la natura dell'impresa ai fini della responsabilita solidale della stessa con i fornitori di mangimi, per il pagamento dell' IGE; nonche ai fini dell'Obbligo della stessa impresa di provvedere all'iscrizione presso la camera di commercio di altri suoi depositi o stabilimenti per l'esenzione, dalla medesima imposta, dei passaggi di merce tra Sede principale e detti depositi). (V 1982'70, mass n 348042).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 43, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 4, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 8, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 13, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2084, Cod. Civ. art. 2135, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 1, Legge 03/05/1971 num. 418 art. 2, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 3, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)