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Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 23/10/1972 (Rv. 361008 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLE - POLLICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE - ATTIVITA CONNESSA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361008-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA AGRICOLE - POLLICOLTURA - ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - ESCLUSIONE - ATTIVITA CONNESSA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La pollicoltura non puo essere inquadrata nell'allevamento del bestiame (che, con la coltivazione del fondo e la silvicoltura, costituisce una delle tre tipiche attivita qualificatrici dell'impresa agraria). Peraltro puo essere inquadrata nelle 'attivita connessè se si ponga, rispetto ad una o piu delle tre attivita predette, in posizione di accessorieta, ossia si inserisca, con carattere di normalita, ed in rapporto di strumentalita e di complementarieta funzionale nel ciclo produttivo dell'impresa tipica, cosi da concorrere alla formazione di un unico complesso organico, cui fa riscontro la Mancanza di autonomia dell'attivita secondaria inserita. (V 2362'72, mass n 359762; 1463'72, mass n 358107; (V 1235'72, mass n 357727; 1982'70, mass n 348042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)