Sez. 5, Sentenza n. 542 del 10/11/1972 Ud. (dep. 26/01/1973) Rv. 123016 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - E REATO PROPRIO - CONCORSO DELL'EXTRANEUS - AMMISSIBILITA - CONCORSO DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO - AMMISSIBILITA - NOZIONE PENALISTICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - E REATO PROPRIO - CONCORSO DELL'EXTRANEUS - AMMISSIBILITA - CONCORSO DELL'AMMINISTRATORE DI FATTO - AMMISSIBILITA - NOZIONE PENALISTICA DI AMMINISTRATORE DI FATTO.*
Il delitto di bancarotta fraudolenta e un reato proprio in quanto puo essere commesso soltanto dall'imprenditore fallito e dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della societa dichiarata fallita. Puo concorrere in tale reato anche un soggetto non qualificato, che abbia contribuito alla realizzazione dell'evento criminoso in concorso con un soggetto che possieda la qualita prevista dalle norme sul fallimento. L'estraneo puo essere dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta anche se il soggetto qualificato viene assolto, per difetto dell'elemento psicologico del reato, dato che il concorso di persone nel delitto di bancarotta fraudolenta e disciplinato dalle stesse norme che regolano il concorso di qualsiasi reato proprio. Puo rispondere di bancarotta fraudolenta anche l'amministratore di fatto, perche la qualifica di amministratore spetta in Sede penale non solo al soggetto nominato secondo le norme sulle societa commerciali ma anche a chi di fatto eserciti il potere di gestione nelle attivita sociali in modo concreto tanto che deve ritenersi legittima la condanna dell'amministratore di fatto anche in caso di assoluzione degli amministratori legali, atteso il carattere personale della responsabilita penale. (Conf 115991 e 116001, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)