Sez. 3, Sentenza n. 3592 del 03/06/1981 (Rv. 414203 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MOROSITA PROTRATTA PER DUE MESI - PAGAMENTO PARZIALE EFFETTUATO IN TALE PERIODO MA RIFIUTATO DAL LOCATORE - INEFFICACIA - TOTALE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - MOROSITA PROTRATTA PER DUE MESI - PAGAMENTO PARZIALE EFFETTUATO IN TALE PERIODO MA RIFIUTATO DAL LOCATORE - INEFFICACIA - TOTALE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITA.*
In tema di contratto di locazione di immobile urbano sottoposto a proroga legale, la morosita - che, a norma dell'art 2, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973 n 841, puo costituire causa di risoluzione solo quando si protragga per almeno due mesi - deve reputarsi sussistente non solo quando per tale periodo sia omesso il pagamento dell'intero canone, ma anche quando venga effettuato un pagamento parziale rifiutato dal locatore, giacche l'arbitraria riduzione del canone, rendendo legittimo tale rifiuto, si risolve, data la mancata accettazione di un adempimento parziale, nel totale inadempimento dell'obbligazione attinente alla corresponsione della pigione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)