Sez. 3, Sentenza n. 891 del 14/02/1986 (Rv. 444419 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL MAGGIOR CANONE DOVUTO IN FORZA DI CLAUSOLA ISTAT NON DICHIARATA ILLEGITTIMA - INADEMPIMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - MERO CONVINCIMENTO DEL DEBITORE CIRCA LA NON DEBENZA DELLA MAGGIORAZIONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL MAGGIOR CANONE DOVUTO IN FORZA DI CLAUSOLA ISTAT NON DICHIARATA ILLEGITTIMA - INADEMPIMENTO GIUSTIFICATIVO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - MERO CONVINCIMENTO DEL DEBITORE CIRCA LA NON DEBENZA DELLA MAGGIORAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il mancato pagamento, da parte del conduttore, del maggior canone dovuto in conformità di clausola di aggiornamento alla sopravvenuta svalutazione (cosiddetta clausola ISTAT), senza che sia stata giudizialmente accertata l'illegittimità di tale patto, o comunque sia pendente controversia in proposito, configura inadempimento giustificativo della risoluzione del contratto di locazione, restando irrilevante, per l'esclusione della colposità di tale inadempimento, il mero convincimento del debitore sulla non debenza di quella maggiorazione. (V 3592/81, mass n 414203; (V 1078/81, mass n 411626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)