Sez. L, Sentenza n. 10891 del 05/10/1992 (Rv. 478781 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comunicazioni e notificazioni in corso di causa | Decreto di fissazione della nuova udienza - Comunicazione alle parti non presenti - Condizione - Rinvio d'ufficio di tutte le cause fissate per una determinata udienza - Obbligo della comunicazione - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Comunicazioni e notificazioni in corso di causa
Nelle controversie svolgentisi innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, l'obbligo, ai sensi degli artt. 82 e 115 disp. att. cod. proc. civ., di comunicare il decreto che fissa la nuova udienza (di discussione) alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento sussiste solo nel caso di rinvio disposto ad hoc per la singola causa, non anche nel caso di rinvio d'ufficio di tutte le cause fissate per una determinata udienza, incombendo in tal caso ai procuratori delle parti l'onere di accertare la ragione del rinvio e di rilevare dal calendario giudiziario l'udienza immediatamente successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)